2.1. ASSISTENZA SANITARIA
Obblighi di ASTES
Con la presente copertura si si garantisce all'assicurato che, in caso di malattia o incidente, riceverà le seguenti prestazioni:
2.1.1. Ogni tipo di trattamento medico e chirurgico, inclusi gli esami diagnostici in tutti i processi di malattia o incidente che dovessero sorgere nelle date in cui si effettua il viaggio.
2.1.2. Trasferimento del malato a cliniche o ospedali.
2.1.3. Soggiorno e cure del malato nella clinica corrispondente riguardo i trattamenti medici o chirurgici di cui sopra, questi ultimi con la limitazione stabilita nelle condizioni particolari.
2.1.4. Durante la permanenza nella clinica il malato avrà diritto a tutti i farmaci di cui dovesse avere bisogno (prescrizioni, specialità e antibiotici), nonché di trasfusioni di sangue e plasma.
Una volta uscito dalla clinica avrà diritto al rimborso totale dell'importo dei prodotti farmaceutici che gli siano stati prescritti dai medici per i processi acuti e nel periodo di validità dell'assicurazione.
2.1.5. Soggiorno e colazione di un accompagnante nella clinica.
2.1.6. Soggiorno prolungato in hotel come conseguenza di malattia o incidente, giustificata da certificato medico, fino a 21,04 euro al giorno, con un limite massimo di 147,25 euro.
2.1.7. Trasferimento dell'assicurato al suo luogo di residenza fuori dalla Spagna, in caso di malattia o incidente grave, in base a certificato medico, attraverso voli di linea, classe turistica o nave, in classe dello stesso tipo, fino al limite quantitativo assicurato. Il mezzo di trasporto sarà deciso da ASTES in accordo con i consigli dei medici.
2.1.8. Trasferimento del cadavere dell'assicurato deceduto fino al luogo di residenza fuori dalla Spagna, fino al limite quantitativo assicurato.
Si coprirà, unicamente, il coste di un feretro normale del modello più semplice e i costi di trasporto per via aerea o marittima. Si escludono le spese per la cerimonia, le spese accessorie, le spese per l'inumazione o la cremazione.
Obblighi dell'assicurato
L'assicurato si obbliga a compiere i seguenti requisiti:
2.1.9. Perché questa garanzia sia valida bisogna che l'assicurato si attenga strettamente alle prescrizioni mediche del centro assegnatogli dal medico.
2.1.10. Il rimborso dell'importo totale dei prodotti farmaceutici avverrà secondo la ricetta rilasciata dal medico, timbrata dalla farmacia.
2.1.11. Il rimborso del soggiorno prolungato in hotel dovrà essere richiesto per mezzo scritto dall'assicurato, insieme al certificato medico che lo determini.
Esclusioni
2.1.12. Il rimborso dell'importo dei prodotti farmaceutici che siano stati prescritti prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione o per trattamenti di malattie preesistenti o croniche.
2.1.13. I controlli
2.1.14. Le malattie di qualsiasi tipo che dovessero sorgere una volta che l'assicurato sia nel suo paese.
2.1.15. I trattamenti di disturbi mentali e/o nervosi di qualsiasi genere, legati ad alcolismo, dipendenza dalle droghe e da tentativi di suicidio, oltre che il rimpatrio dovuto a suddetti motivi.
2.1.16. La chirurgia plastica, ortopedica, le protesi (dentali, auditive, ecc.), il materiale ortopedico e il loro mantenimento.
2.1.17. Le malattie preesistenti all'entrata in vigore delle coperture previste dalla polizza.
2.1.18. Le malattie croniche.
2.1.19. La copertura dell'assistenza sanitaria si interromperà dal momento in cui l'assicurato abbandoni il territorio spagnolo.
2.2. INCIDENTI INDIVIDUALI
Obblighi di ASTES
2.2.1. Con la presente copertura si garantisce all'assicurato o ai suoi beneficiari di ricevere un indennizzo per morte o lesioni corporali dovute a fatti generati da cause fortuite, spontanee, esteriori, violente e indipendenti dalla volontà dell'assicurato durante il suo soggiorno il Spagna.
2.2.2. Dentro della garanzia dell'assicurazione sono incluse la morte o le lesioni corporali subite come conseguenza di incidenti aerei dai passeggeri, sia durante voli di linea che charter o non di linea autorizzati con le norme legati e convenzionali vigenti.
2.2.3. I danni indennizzabili sono la morte e l'invalidità totale o parziale, sempre che avvengano nel periodo fino a un anno seguente la data dell'incidente.
2.2.4. Si intende per invalidità totale la perdita completa della vista o di entrambe le braccia, entrambe le gambe, entrambe le mani o entrambi i piedi o di un braccio o di una mano e di una gamba o piede.
2.2.5. Si intende come invalidità parziale la perdita di un occhio, un braccio o una mano o di una gamba o un braccio.
Obblighi dell'assicurato
2.2.6. Dato un incidente subito dalle persone protette dalla presente polizza, l'assicurato o gli aventi diritto dovranno darne notificazione per iscritto, massimo fino a otto giorni dall'accaduto, alla sede centrale del Gruppo o a qualsiasi delle sue succursali, descrivendo tutti i dettagli che possano essere rilevanti, e almeno il luogo, il giorno e l'ora in cui sia accaduto l'incidente e le cause che l'abbiano provocato. Se l'incidente accade in un viaggio aereo di linea, dovrà essere richiesta la testimonianza del comandante dell'aereo per rimetterlo all'entità di cui si tratti, con la suddetta notificazione.
Limitazioni
2.2.7. Non darà diritto a indennizzo la morte accidentale di persone minori di quattordici anni o disabili, in accordo con quanto previsto dall'articolo 83 della Ley 50/1980, 8 di ottobre.
Esclusioni
2.2.8. Gli incidenti subiti in aerotaxi e aerei privati.
2.2.9. Gli incidenti subiti dall'assicurato mentre prende parte a competizioni sportive.
2.2.10. La morte o le lesioni corporali derivate da suicidio o tentativo di suicidio, così come quelle derivate da imprudenza temeraria dell'assicurato, ubriachezza o malattia di qualsiasi atipo dello stesso.
2.3. BAGAGLI
Obblighi di ASTES
2.3.1. ASTES si obbliga a indennizzare l'assicurato, per una volta sola, fino alla somma determinata nelle condizioni particolari, il furto violento o intimidatorio o i danni violenti alle cose facenti parte del bagaglio di sua proprietà,, denunciando alle autorità competenti i danni prodotti al bagaglio come conseguenza d'incidente di qualsiasi tipo incendio sviluppatosi nel mezzo di trasporto.
2.3.2. In caso di perdita o danni del bagaglio, certificati da denuncia all'autorità competente, ASTES si compromette a indennizzare l'assicurato fino al limite segnalato nelle condizioni particolari.
2.3.3. In entrambi i casi, gli oggetti di valore, il cui valore unitario superi i 60,10 euro (abiti di pelle, macchine fotografiche o telecamere, ecc), sono compresi nella presente copertura fino a un limite totale del 20% del valore totale assicurato.
Obblighi dell'assicurato
2.3.4. In caso di furto, perdita o danno al bagaglio nelle circostanze descritte sopra, l'assicurato si obbliga a comunicarlo in un lasso di tempo di quindici giorni massimo direttamente a ASTES o alle sue delegazioni provinciali aggiungendo il documento che certifichi la denuncia presso l'autorità competente e la stima degli oggetti rubati o che hanno subito danni.
Esclusioni
2.3.5. I gioielli, gemme o oggetti d'arte.
2.3.6. Il denaro o supporti che lo rappresentino.
2.3.7. Qualsiasi tipo di documento, film, musicassetta o nastro audio o video.
2.3.8. In generale, tutti quegli oggetti che non costituiscano il bagaglio dell'assicurato.